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La Costituzione della Repubblica Italiana – Parte prima Titolo II – Rapporti etico-sociali – Art. 29

Art. 29.

La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.

Il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare.

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