Guido Benedetti

"Ingegnere per vocazione, fotografo per passione"
 

La Costituzione della Repubblica Italiana – artt. 19 e 20

Art. 19.

Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

Art. 20.

Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d’una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

La Costituzione della Repubblica Italiana – artt. 17 e 18

Art. 17.

I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi.
Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.
Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

Art. 18.

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

La Costituzione della Repubblica Italiana – artt. 15 e 16

Art. 15.

La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.
La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’Autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

Art. 16.

Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza.
Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.
Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.

La Costituzione della Repubblica Italiana – art.14

Art. 14

Il domicilio è inviolabile.

Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.

Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

Libertà di pensiero e di espressione. Un pensiero di Joel Bakan

“Questo è ciò di cui abbiamo bisogno: discutere in modo molto pubblico le domande più complesse che ci vengono poste dal nostro essere parte dell’umanità … Sempre più, infatti, stiamo perdendo la consapevolezza di essere cittadini, di avere delle cose da dire e su cui riflettere. (…) Ho la sensazione che il pensiero critico, le idee dissonanti, la messa in discussione delle convenzioni e dell’autorità , oggi vengano percepiti come un pericolo e che dunque siano a rischio. La libertà di parola sembra essere sempre più repressa.
Ma c’è qualcosa di peggio della repressione diretta: l’incessante ronzio della cultura superficiale e del consumismo che sovrasta il dibattito e le idee serie.”
Joel Bakan in “Impresa e Morale” – Bollati Boringhieri

La Costituzione della Repubblica Italiana – Parte prima – art. 13

DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

TITOLO I – RAPPORTI CIVILI

Art. 13.

La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l’autorità di Pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’Autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.