Il 26 aprile 2012 è stata promulgata la legge provinciale n. 7 – approvata all’unanimità dal Consiglio Provinciale – che prevede indennizzi fino al 70% dei mancati introiti, alle aziende che durante l’esecuzione dei lavori pubblici più importanti (superiori ad un milione di euro) subiscono “danni economici”. Il calcolo del “danno”, chiarisce il comunicato stampa del Consiglio Provinciale, sarà calcolato mediante il raffronto del fatturato dello stesso periodo dell’anno precedente.
Il principio che sta alla base di questa nuova norma di Legge è interessante: gli operatori economici che, a causa della realizzazione di lavori pubblici, subiscono una riduzione di fatturato, devono essere risarciti.
A questo punto sono opportune una raccomandazione ed una domanda.
La raccomandazione è diretta a chi dovrà redigere il regolamento della legge: è doveroso infatti fare in modo che il risarcimento non sia destinato solo al titolare, che in molti casi a fronte di un calo di fatturato ha limitato le spese licenziando i propri collaboratori o non rinnovando il loro contratto, ma anche a chi è rimasto a casa e ha subito i veri “danni economici”.
La domanda nasce invece dalla presa d’atto che l’importante principio sopra ricordato ha assunto valore di Legge.
Considerato che la realizzazione di un’opera pubblica, e in particolare la realizzazione o il miglioramento di un nuovo collegamento stradale, comporta sicuramente un incremento del valore economico delle aree situate nelle vicinanze (ricordo che questo principio mi è stato insegnato anche in alcuni corsi universitari) per la migliorata accessibilità delle aree stesse, non è il caso di prevedere una compartecipazione alle spese da parte degli operatori economici beneficiati da questi incrementi di valore?
La compartecipazione alle spese per la realizzazione di opere pubbliche, oltre che un benefico effetto per le finanze pubbliche – particolarmente importante in questo momento di grave difficoltà – e di conseguenza per il mantenimento dei “servizi sociali”, sarebbe oltremodo fondamentale per garantirne la realizzazione nei modi e nei tempi condivisi da tutti gli stakeolder.
Con questo meccanismo sarebbe possibile integrare – con capitale privato – i finanziamenti dei lavori previsti dall’ente pubblico consentendo in questo modo il compimento completo di opere che, in alcuni casi, sono progettate “al risparmio” e quindi realizzate solo in parte.
Questo potrebbe essere il caso della Mori-Busa, la ormai attesissima nuova viabilità per il collegamento di Rovereto con l’Alto Garda (“Busa”).
Per la nuova strada, fortemente richiesta e di grande interesse per tutta l’economia dell’Alto Garda che lamenta ormai da decenni lo stato deficitario dell’attuale viabilità progettata e realizzata negli anni 30 del secolo scorso, esiste una soluzione che ho già definito “integrale nel senso più esteso del termine” e che, oltre a risolvere le attuali problematiche di tipo viabilistico, risulta facilmente “riciclabile” per le future tipologie di mobilità e costituisce un importante investimento per i suoi notevoli risvolti urbanistici ed ambientali.
Considerati gli alti costi preventivati, l’ente pubblico ha però già ridotto l’investimento previsto in un primo tempo predisponendo una soluzione viabilistica parziale che non risolve tutti i problemi sul tappeto e che è fortemente limitata nei suoi aspetti positivi.
In questo caso la compartecipazione degli operatori economici alla realizzazione dell’opera potrebbe contribuire a far sì che venga realizzata la migliore soluzione possibile richiesta dai Territori che ne diventerebbero il principale sponsor.
Sorge quindi spontanea un’altra domanda: chi è disposto a sostenere in consiglio provinciale un disegno di legge che sancisca anche questo principio?
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Testo dell’articolo di legge approvato:
Art. 47 bis – Indennizzi
1. Per ridurre le perdite economiche derivanti dalla chiusura parziale o totale di strade o piazze a causa dell’apertura di cantieri per l’esecuzione di opere pubbliche di importo pari o superiore ad un milione di euro, la Provincia concede contributi a fondo perduto, a titolo di indennizzo.
2. I contributi spettano ai titolari di imprese che hanno subito perdite, in termini di minori entrate o maggiori spese, per effetto della chiusura al traffico veicolare o anche solo pedonale della strada o della piazza costituenti l’accesso principale all’esercizio. La chiusura deve avere una durata non inferiore a trenta giorni.
3. La richiesta di contributo è presentata nell’ambito di una specifica conferenza pubblica d’informazione e concertazione, ed è accompagnata dall’indicazione della percentuale di perdita ipotizzata rispetto agli introiti dell’anno precedente, con riferimento al tempo previsto per il cantiere.
4. Il contributo richiesto, previa valutazione ed eventuale rideterminazione dell’importo, è concesso nella misura massima del 70 per cento della perdita riconosciuta. Per la copertura di tali oneri si procede a carico del quadro di spesa dell’opera o facendo ricorso ad un fondo istituito nell’ambito dello strumento di pianificazione. Al fine della liquidazione del contributo il richiedente deve fornire prova dell’effettiva perdita subita.
(omissis)