"Ingegnere per vocazione, fotografo per passione"
 

La Costituzione della Repubblica Italiana – art.14

Art. 14

Il domicilio è inviolabile.

Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.

Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

Libertà di pensiero e di espressione. Un pensiero di Joel Bakan

“Questo è ciò di cui abbiamo bisogno: discutere in modo molto pubblico le domande più complesse che ci vengono poste dal nostro essere parte dell’umanità … Sempre più, infatti, stiamo perdendo la consapevolezza di essere cittadini, di avere delle cose da dire e su cui riflettere. (…) Ho la sensazione che il pensiero critico, le idee dissonanti, la messa in discussione delle convenzioni e dell’autorità , oggi vengano percepiti come un pericolo e che dunque siano a rischio. La libertà di parola sembra essere sempre più repressa.
Ma c’è qualcosa di peggio della repressione diretta: l’incessante ronzio della cultura superficiale e del consumismo che sovrasta il dibattito e le idee serie.”
Joel Bakan in “Impresa e Morale” – Bollati Boringhieri

La Costituzione della Repubblica Italiana – Parte prima – art. 13

DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

TITOLO I – RAPPORTI CIVILI

Art. 13.

La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l’autorità di Pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’Autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

Il ruolo delle associazioni culturali locali nella formazione della futura classe dirigente.

L’intervento di Luciano Azzolini e Giorgio Paolino dell’associazione “Nuove vie” su “IL TRENTINO” del 14 marzo u.s., in cui si ribadiscono le ragioni che stanno alla base dell’azione dell’associazione di cui sono portavoci, merita di essere condiviso e di venire ulteriormente coniugato in un’ottica locale.

La mia esperienza mi permette infatti di confermare la necessità di proporre sul territorio, a tutti i livelli, momenti di informazione e di discussione per favorire non solo l’espressione di una opinione ma anche “il formarsi” di quella opinione.

L’abdicazione dei partiti “alla funzione di pensiero ideale e valoriale” fa sì, infatti, che risulta necessario proporre anche nelle piccole Comunità, oltre a momenti di riflessione su temi di una certa portata (quali possono essere Metroland o il futuro dell’Università), anche momenti di crescita personale in cui anche l’uomo comune (per capirci anche quello che non parteciperebbe mai ad un convegno specifico) si possa informare e formare.

Per rispondere alla domanda che pongono Azzolini e Paolino (“Chi può fungere da filtro per consentire l’affacciarsi sulla scena locale di una nuova classe dirigente …? Dove sono finiti quei luoghi politici, localizzati finanche nei piccoli paesi, dove una volta si pensava, si discuteva, si proponeva …?) vorrei segnalare l’esperienza locale dell’associazione culturale “Luigi Dal Rì” di Mori nata da un’idea di un gruppo di amici, giovani e meno giovani, che hanno potuto constatare che, anche a causa della circuitazione delle istituzioni per la venuta meno del ruolo dei partiti come propulsori per le Comunità, la partecipazione della cosiddetta società civile alla vita sociale della propria comunità è ridotta al minimo o, nel migliore dei casi, all’attività del gruppo di appartenenza.

Gli incontri organizzati fino ad ora dall’Associazione – sempre diretti alla Comunità moriana di appartenenza – hanno toccato problematiche storico-locali (con la presentazione del libro “Storia dell’Asar”), problematiche politiche (con il pensiero del prof. Zaninelli sul tema “Quale ruolo per i cattolici in politica?”) e problematiche socio-economiche (con la presentazione del libro “L’economia giusta” di Edmondo Berselli) e hanno dimostrato che – se diffuse sul territorio- anche queste iniziative possono ottenere una discreta partecipazione non solo in termini di quantità ma anche di qualità considerato il livello degli interventi da parte del pubblico presente nei diversi incontri.

L’impegno dell’Associazione per il futuro, visti il risultati positivi delle prime iniziative, è quello di continuare sulla strada intrapresa e continuare a “seminare” per consentirci di crescere assieme per il bene di tutta la nostra Comunità.

La Costituzione della Repubblica Italiana – Principi fondamentali

Art. 1

L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Art. 2

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 4

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Art. 5

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento.

Art. 6

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

Art.7

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

Art. 8

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.2

Art. 9

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Art. 10

L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici.3

Art. 11

L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

Art. 12

La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

A MORI: “otto… IL CARNEVALE + LUNGO DEL TRENTINO”

Dal depliant che pubblicizza il carnevale più lungo del trentino apprendiamo che:

“A MORI (Tn) dal 20 febbraio all’8 marzo 2011
Otto bassotto
otto… IL CARNEVALE + LUNGO DEL TRENTINO.
Manzano / Valle San Felice / Ravazzone / Besagno / Mori / Loppio / Molina / Mori Vecio / Tierno”

Qualcosa però non torna:

Otto località? No, sono 9.

Otto eventi? No, sono 10.

Otto giorni di festa? No, sono 7.

Otto giorni dall’inizio alla fine? No, sono 17.

Ma allora il numero 8 a cosa si riferisce?