"Ingegnere per vocazione, fotografo per passione"
 

20.12.2011_Articolo 18: applichiamolo, non aboliamolo!

In questi giorni sul tema dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori si è accesa una discussione molto probabilmente esagerata e sicuramente esasperata nei toni.

Credo che ciò, più che da motivazioni reali, sia condizionato da posizione preconcette sia da una parte che dall’altra.

Facciamo un passo indietro e ragioniamo insieme con calma ponendoci questa domanda: “Quale è la finalità che il legislatore voleva raggiungere con l’approvazione nello Statuto dei lavoratori di questo ormai famigerato articolo (di cui tutti conoscono il numero ma pochi il contenuto)”?

Molto probabilmente la preoccupazione del legislatore era quella di tutelare i lavoratori (letteralmente “persone che lavorano”) nei confronti di alcune decisioni (arbitrarie) dei datori di lavoro nei confronti dei propri collaboratori

Una così importante tutela deve però essere riservata anche al datore di lavoro e alla sua impresa, sia pubblica che privata, nei confronti di un “lavoratore” (nella sua definizione ricordata prima) che non si potesse più considerare tale per assenteismo, scarso rendimento, assenze ingiustificate , false malattie ecc.: l’articolo 18 (che recita “Reintegrazione nel posto di lavoro”) deve quindi valere per i licenziamenti effettuati “senza giusta causa o giustificato motivo” mentre non deve essere applicato per tutti quei licenziamenti in cui la giusta causa o il giustificato motivo esistono.

Alla luce di questo ragionamento l’abolizione dell’articolo 18 non serve; quello che serve è invece una sua applicazione più equa con la quale, al contrario di quanto succede oggi (alcune volte con una forte responsabilità del sindacato), si dia lo stesso credito ai due attori coinvolti (datore di lavoro e lavoratore) riservando ad entrambi lo stesso trattamento e la medesima tutela della propria attività.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *